Il ricorso per l’impugnazione della delibera del Consiglio comunale di Volla con la quale era stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune stesso (delibera 4 ottobre 2023, n. 56) e degli atti a essa presupposti, connessi o conseguenti, inclusi il verbale del Collegio dei revisori dei conti contenente la relazione dell’organo di revisione sulle cause che hanno condotto al dissesto, il parere del Collegio dei revisori dei conti sul piano di rientro, nonché i pareri del responsabile del settore finanziario è stato oggetto di decisione della C.C. con sentenza 1° luglio 2025 n.91, di seguito la decisione in sintesi:

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Per un’analisi più approfondita si condivide il seguente link per meglio comprendere le motivazioni della decisione.

https://www.eius.it/giurisprudenza/2025/3540697

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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