NUOVE LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DI CREDITI
DA BONUS EDILIZI / AGEVOLAZIONI COVID-19

Con il “Decreto Sostegni-ter” il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla cessione dei crediti derivanti:
− dalle detrazioni per gli interventi edilizi

– dalle detrazioni per interventi edilizi di riqualificazione energetica;
− di alcuni crediti riconosciuti a seguito dell’emergenza COVID-19.
In particolare le modifiche apportate eliminano la possibilità di procedere con ripetute cessioni dei crediti in esame. Gli stessi infatti, a decorrere dal 7.2.2022, saranno cedibili una sola volta.
Per i crediti oggetto di opzione fino al 6.2.2022) è consentita un’ulteriore cessione.

L’art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato il citato art. 121, DL n. 34/2020, limitando la cessione del credito derivante dell’esercizio delle opzioni in esame.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a)per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Quindi nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:
– lo “sconto in fattura”, il fornitore al quale è riconosciuto il credito, può utilizzare direttamente in compensazione nel mod. F24 tale credito ovvero procedere con la cessione dello stesso.
Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato ma lo cede, il cessionario del credito può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, senza possibilità di cederlo a sua volta;
– la “cessione del credito”, il cessionario può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e non può procedere con la cessione del credito ricevuto.

A decorrere dal 7.2.2022 sono nulli i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni.

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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