Più tempo per il pagamento delle cartelle

Viene chiarito che il termine del pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è differito di 90 giorni e, pertanto, per tali atti l’adempimento deve avvenire entro i 150 giorni dalla notifica e non entro i 60 ordinariamente previsti dalla norma (e indicati nella cartella stessa)

Occorre evidenziare che si tratta:

1) delle cartelle e non anche degli accertamenti esecutivi;

2) delle cartelle notificate tra il 1° settembre e il prossimo 31 dicembre;

3) prima della scadenza dei 150 giorni, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo;

Poiché non viene previsto alcun aspetto specifico in merito ai termini di impugnazione (che sono sempre di 60 giorni dalla notificazione), se per qualsivoglia ragione il contribuente destinatario della cartella intenda proporre ricorso, occorre rispettare i 60 giorni dalla notifica e non i 150 giorni previsti per il pagamento

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, ai fini delle definizioni agevolate, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza (art 3 c. 14-bis DL 119/2018).

Rateizzazioni

Il DL 146/2021 ha stabilito che per i piani concessi prima del periodo emergenziale (piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”) il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

I contribuenti che hanno rateizzazione in essere prima del periodo emergenziale, e quindi alla data dell’8 marzo 2020, possono beneficiare dell’estensione a 18 del numero massimo delle rate anche non consecutive che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8 marzo 2020 in caso di mancato pagamento.

Ne consegue che coloro che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene con il mancato pagamento di 18 rate e non più 10 come previsto in precedenza.

Da notare che per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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