Nuovo regime forfettario.

La legge di Bilancio 2023 presenta due importanti novità per il regime forfettario per i contribuenti titolari di partita IVA: sale a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza nel regime e viene introdotta una clausola antielusione per chi supera i 100.000 euro.

Le modifiche sostanziali al regime forfetario sono:

  • un nuovo limite di accesso e di permanenza relativo ai ricavi e ai compensi di cui all’art. 1 c. 54 lett. a) L. 190/2014, che viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro;
  • la seconda e ulteriore modifica al regime forfetario interessa il c. 71 della L. 190/2014 in cui, in deroga alla regola generale della fuoriuscita dall’anno successivo, viene stabilita la cessazione del regime dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro provocando l’assoggettamento a IRPEF del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’intero periodo di imposta e l’applicazione dell’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

Fattura elettronica e regime forfetario

Sono obbligati a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime forfetario che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021. Con la Faq 150, pubblicata lo scorso 22 dicembre nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica del proprio portale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare di ricaviconseguiti o compensi percepiti “nell’anno precedente” va riferito esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a quello di introduzione dell’obbligo. Altro aspetto significante  è l’applicazione del Regime Forfettario per i lavoratori autonomi già In attività comporta, obbligatoriamente, la rettifica della detrazione IVA. Questa operazione deve essere effettuata nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. L’applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 190/14 (modificato dalla Legge n. 208/2015 e ss.mm.) per i lavoratori autonomi in attività comporta, obbligatoriamente, la rettifica della detrazione Iva. Questo, è quanto prevede l’articolo 19-bis2) del DPR n. 633/72. Ai fini Iva il passaggio al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione operata sugli acquisti negli anni precedenti. Il regime forfettario è un regime naturale applicabile di default a tutti i soggetti passivi, anche già in attività, che rientrano nei requisiti di accesso. La rettifica della detrazione deve essere operata nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Il versamento dell’eventuale imposta a debito deve essere versato in unica soluzione. Questo significa che i soggetti che esercitavano attività di impresa, arti o professioni già nel corso dell’anno “n” e che, in virtù dell’esistenza dei requisiti di accesso, sono entrati automaticamente nel regime forfettario a partire dal primo gennaio “n+1”. Questi soggetti sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione dell’Iva già nella dichiarazione relativa all’anno “n”. L’accessibilità al regime forfettario può essere condizionata al rispetto del limite di ricavi/compensi fino alla soglia massima prevista ed all’assenza delle cause ostative. Il passaggio da un diverso regime al regime forfettario è condizionata anche dal costo vivo che il passaggio a tale regime può comportare. Mi riferisco ai costi legati all’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione Iva. Tale adempimento è previsto dall’articolo 1, comma 61, della Legge n. 190/14. La rettifica della detrazione Iva è una procedura legata alla rettifica dell’Iva portata in detrazione su:

  • Beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati;
  • Beni ammortizzabili

Di fatto, quindi, il contribuente che effettua il passaggio al regime forfettario è chiamato a riversare l’Iva che si è detratto sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e quella relativa all’acquisto di beni ammortizzabili. Si tratta, quindi, di un costo vivo che deve essere valutato e ponderato al momento in cui si decide di effettuare questa variazione da un regime fiscale (contabilità semplificata) ad un altro (regime forfettario).  

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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