Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio, non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.

Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).  

I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:

  • esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
  • lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
  • personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui  alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

E che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Dopo aver ricevuto la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per:

  • trasmettere all’Azienda sanitaria locale (ASL), competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
  • dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata,

Il servizio, “Comunicazione differimento/esenzione obbligo vaccinale”, disponibile solo per i destinatari della Comunicazione, consente di:

  •  visualizzare e scaricare in formato pdf la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”;
  • informare Agenzia delle entrate-Riscossione di aver inviato, all’ASL competente per territorio, la certificazione di differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale nonché ogni altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere a tale obbligo. Basterà inserire i dati richiesti: Regione, ASL territorialmente compente e data di trasmissione della Comunicazione effettuata all’ASL.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/inosservanza-dellobbligo-vaccinale-procedimento-sanzionatorio-/

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

Rispondi