Premessa

L’art. 3-sexies, inserito in sede di conversione del DL 228/2021 (decreto c.d. “Milleproroghe”), estende retroattivamente le disposizioni già previste dal 1° gennaio 2022 rendendo detraibili le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità e per le asseverazioni e le attestazioni necessarie per optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante e/o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 DL 34/2020, per la generalità degli interventi edilizi e non solo per quelli che danno diritto al Superbonus.

‘Agenzia delle Entrate, quindi, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 119 DL 34/2020 con riguardo al Superbonus, ha chiarito che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative agli interventi “edilizi” possano essere detratte indipendentemente dal momento del relativo sostenimento: la stessa Agenzia ribadisce che anche per il c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1 c. da 219 a 223 L. 160/2019 i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021, con l’esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima di tale data.

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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