Il nuovo c. 3-bis dell’art. 49 D.Lgs. 231/2007 è il prodotto di un processo di progressivo abbassamento del limite all’uso del contante che, nel corso di un biennio, è sceso dagli originari € 3.000 ai € 1.000, a partire dal 1° gennaio 2022.

Le “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” sancite dall’articolo in commento sono collocate, sotto il profilo sistematico, all’interno del Titolo III del D.Lgs. 231/2007, un contesto a sé stante ed apparentemente avulso rispetto alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il divieto in parola è quindi rivolto a chiunque, non solo ai soggetti obbligati in base all’art. 3, e si applica, sotto il profilo oggettivo, ai trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati anche qualora siano stati eseguiti con più pagamenti inferiori alla soglia, purché appaiano artificiosamente frazionati.

Mette conto rammentare che, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. v), per “operazione frazionata” si intende “un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.

L’arco temporale utile a individuare il potenziale frazionamento può pacificamente eccedere i 7 giorni e ciò in ragione del fatto che l’art. 1 D.Lgs. 231/2007 contiene norme di carattere definitorio e non prescrittivo, derogabili, come la lett. v), per il perseguimento delle finalità di prevenzione perseguite dal Decreto.

l divieto evidentemente prescinde dall’eventuale provenienza criminosa delle somme o dei valori trasferiti pur avendo il Legislatore piena contezza che l’uso frequente e/o ingiustificato del contante è circostanza sintomatica di anomalie suscettibili di generare una segnalazione di operazione sospetta.

SI tenga conto di quanto sopra esposto soprattutto per le operazioni frazionate di prelevamento e versamento, sia in ambito imprenditoriale che negli altri ambiti. Le società e gli imprenditori in in contabilità ordinaria tengano conto di questa nuova restrizione in quanto le operazioni sospette saranno segnalate dai soggetti che gestiscono gli aspetti amministrativi e/o contabili.

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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