Fra le misure fiscali contenute nella bozza del disegno di legge di Bilancio 2022 quelle di maggior interesse sono di certo la riformulazione del Superbonus per alcune categorie di beneficiari e la proroga per altri; inoltre, sempre in tema di bonus edilizi è prevista la proroga di molte delle agevolazioni preesistenti.

La proroga delle detrazioni edilizie

Sono molte le proroghe “attese” e confermate nella bozza del DDL di bilancio 2022 in materia di bonus edilizi, anche se il governo “aggiusta” il tiro e rivede alcune delle principali detrazioni fiscali.

In particolare, la bozza del testo approvato il 28 ottobre 2021 dal CDM vede la conferma di molte delle proroghe sino al 31 dicembre 2024 in materia di Superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde e, sino al 2022, del bonus previsto per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

In dettaglio, risultano prorogati:

  • sino al 31 dicembre 2024:

− la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art.16-bis TUIR), inoltre, le disposizioni di fine anno prevedono un potenziamento con della misura della detrazione riconosciuta che passa dal 36 al 50%;

− il Sismabonus di cui ai c. 1-bis e seguenti dell’art. 16 DL 63/2013 e il Sismabonus-acquisti previsto dal c. 1-septies;

− l’Ecobonus di cui all’art. 14 DL 63/2013 previsto per gli interventi di efficientamento energetico;

− il bonus mobili di cui all’art. 16 c. 2 DL 63/2013 (la disciplina viene anche rivista e la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, che spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dovrà essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 5 mila);

− il bonus verde di cui all’art. 1 c. 12-15 L. 205/2017.

  • sino al 31 dicembre 2022: il bonus facciate, di cui all’art. 1 c. 219-223 L. 160/2016, è prorogato solo per il prossimo anno e la detrazione fiscale spettante passa dal 90% attuale al 60%.

Resta fuori dalla proroga, invece, il bonus per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter DL 63/2013.

In tema di Superbonus 110%, di cui all’art. 119 DL 34/2020, sono molte le novità inserite nella Manovra di fine anno e non attengono solo alla proroga sperata da molti contribuenti.

La bozza della legge di bilancio prevede, tra l’altro, la sostituzione integrale del c. 8-bis del citato art. 119, in virtù della quale sono disposte molte proroghe in tema di Superbonus al 110%, ma con differenze specifiche a seconda del soggetto richiedente.

Ecco il quadro riepilogativo delle proroghe in materia di Superbonus 110%:

– per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al c. 9, lettera b), per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), oppure, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al c. 9, lettera a) dell’art. 119 DL 34/2020 (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 c. 1 lett. d) DPR 380/2001), la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, ma è modificata la misura del beneficio spettante e, precisamente, nella misura:

a) del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,

b) del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

c) del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

– per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al c. 9, lettera b), che hanno un ISEE non superiore a € 25.000 euro, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

– per gli interventi effettuati dagli ICAP e dalle cooperative edilizie – di cui al c. 9, lettera c), e d) del citato art. 119 – per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito disposta dall’art. 121 DL 34/2020 è confermata dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2025, ma a partire dal 2022 solo con riferimento esclusivo alla detrazione relativa al Superbonus del 110%.

Di VINCENZO DEL VECCHIO

Commercialista e Revisore Contabile in Volla (NA).

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